IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   Con  la  presente  legge  e'  approvato ai sensi dell'art. 8 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche  ed  integrazioni
il Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
   Il  Piano,  redatto  sulla  base  di uno studio generale approvato
dalla Giunta Regionale, e'  costituito  dalle  norme  della  presente
legge,   dall'allegata  relazione  generale  e  relativa  cartografia
nonche' dalla disciplina degli scarichi delle pubbliche  fognature  e
degli  insediamenti  civili che non recapitano in pubbliche fognature
di cui al Titolo III della presente legge.
   Lo  studio  generale  e'  depositato  presso  i  competenti uffici
regionali ed e' consultabile da chiunque ne abbia interesse.
   Gli  aggiornamenti  del  Piano  vengono  approvati  dal  Consiglio
Regionale  su  proposta della Giunta fatta salva l'applicazione della
Legge 11 maggio 1989, n. 183 avendo riguardo  in  modo  specifico  ai
contenuti delle lettere h) ed i) della medesima legge.