IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge Con la presente legge e' approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni il Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Il Piano, redatto sulla base di uno studio generale approvato dalla Giunta Regionale, e' costituito dalle norme della presente legge, dall'allegata relazione generale e relativa cartografia nonche' dalla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature di cui al Titolo III della presente legge. Lo studio generale e' depositato presso i competenti uffici regionali ed e' consultabile da chiunque ne abbia interesse. Gli aggiornamenti del Piano vengono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta fatta salva l'applicazione della Legge 11 maggio 1989, n. 183 avendo riguardo in modo specifico ai contenuti delle lettere h) ed i) della medesima legge.